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CAMERA DEI DEPUTATI N. 344 - PROPOSTA DI LEGGE - d’iniziativa del deputato BELLOTTI Disciplina delle attivita` subacquee e iperbariche

CAPO III - ISTRUTTORI SUBACQUEI, GUIDE SUBACQUEE, CENTRI DI IMMERSIONE E DIADDESTRAMENTO SUBACQUEO, ORGANIZZAZIONI DIDATTICHE SUBACQUEE

ART. 14.(Definizioni).
1. Per immersione subacquea a scopo turistico-ricreativo si intende l’insieme delle attivita` ecosostenibili, effettuate da una o piu` persone e finalizzate all’addestramento, a escursioni subacquee libere o guidate, allo studio del mare e delle sue forme di vita diurna e notturna, all’effettuazione di riprese video e fotografiche, nonche´ qualunque altra iniziativa riconducibile all’utilizzazione, da parte della persona, del proprio tempo libero. Tali attivita` , se effettuate con autorespiratore, possono essere svolte solo da persone in possesso di un brevetto subacqueo, rispettando i limiti di profondita` , le procedure e gli standard operativi stabiliti dall’organizzazione didattica certificante.Sono escluse dalle disposizioni della presente legge le attivita` subacquee di tipo agonistico.

2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento, rilasciato esclusivamente da un istruttore subacqueo ed emesso dall’organizzazione didattica subacquea di cui al comma 6 a cui l’istruttore stesso appartiene, previa frequentazionedel relativo corso teorico-pratico.
3. E`istruttore subacqueo chi, in possesso di corrispondente brevetto, rilasciato dalle organizzazioni didattiche di cui al comma 6, insegna a persone singole e a gruppi, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le tecniche dell’immersione subacquea a scopo ricreativo, in tutti i suoi livelli e specializzazioni. L’istruttore subacqueo puo` svolgere anche l’attivita` di guida subacquea.
4. E` guida subacquea chi, in possesso di corrispondente brevetto, assiste l’istruttore subacqueo nell’addestramento di singoli o gruppi di persone e accompagna in immersionesingoli o gruppi di persone, anche in modo non esclusivo e non continuativo.
5. Sono centri di immersione e di addestramento subacqueo le imprese che operano nel settore dei servizi turisticoricreativi subacquei, offrendo supporto all’immersione e all’addestramento subacqueo didattico o ricreativo, in virtu` di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale.
6. Sono organizzazioni didattiche subacquee, ai sensi dell’articolo 19, le imprese o  associazioni, italiane o estere, che hanno come oggetto sociale principale, ancorche´ non esclusivo, l’attivita` di formazione per l’addestramento alle immersioni subacquee, dal livello di inizio dell’attivita` a quello di istruttore subacqueo, nonche´ la fornitura di materiali didattici e servizi a istruttori, guide e centri subacquei.

ART. 15.(Elenco regionale degli operatori subacqueidel settore turistico-ricreativo).
1. Presso i competenti assessorati delle regioni e` istituito l’elenco degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo, suddiviso nelle seguenti sezioni:a) istruttori subacquei;b) guide subacquee;c) centri di immersione e di addestramentosubacqueo;d) associazioni non profit.
2. L’elenco di cui al comma 1 e` trasmesso al Ministero dei trasporti.
3. Per la tenuta dell’elenco degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo e per l’effettuazione dei controlli periodici, gli operatori subacquei sono tenuti a versare alle regioni un diritto di iscrizione annuale determinato, in relazione alla natura dell’attivita` e al numero delle imprese iscritte, dalle regioni interessate in misura tale da coprire interamente il costo del servizio reso senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 16.(Esercizio dell’attivita` di istruttore subacqueo e di guida subacquea).
1. L’attivita` di istruttore subacqueo e di guida subacquea e` subordinata all’iscrizione nella specifica sezione dell’elenco regionale di cui all’articolo 15 e puo` essere svolta:a) all’interno dei centri di immersione e di addestramento subacqueo;b) all’interno delle associazioni non profit;c) in modo autonomo.
2. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco regionale le guide e gli istruttori subacquei devono possedere i seguenti requisiti:
a) maggiore eta`;
b) cittadinanza italiana o di altroStato membro dell’Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
c) godimento dei diritti civili e politici, salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
d) diploma della scuola dell’obbligo o titoli equipollenti se conseguiti all’estero;
e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al termine di un apposito corso e previo superamento del relativo esame teorico e pratico, esclusivamenteda un’organizzazione didattica scritta nell’elenco nazionale di cui all’articolo 19;
f) copertura assicurativa individuale mediante polizza di responsabilita` civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attivita` svolte;
g) idoneita` medica attestata da certificato rilasciato da medico specializzato in medicina del nuoto e delle attivita` subacquee, ovvero che abbia conseguito un master di secondo livello in medicina subacquea, ovvero specializzato in fisiopatologia del lavoro subacqueo.

ART. 17.(Esercizio dell’attivita` di centro di immersionee di addestramento subacqueo).
1. L’apertura e l’esercizio dell’attivita` dei centri di immersione e di addestramento subacqueo e` subordinata all’iscrizione nella specifica sezione dell’elenco regionale di cui all’articolo 15. Ai fini dell’iscrizione i centri devono possedere i seguenti requisiti:a) iscrizione presso la CCIAA;b) partita IVA;c) disponibilita` di una sede per lo svolgimento delle attivita` teoriche;d) disponibilita` di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento; e) disponibilita` di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonche´ di personale addestrato al primo soccorso. A tale fine, i corsi in materia di sicurezza effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee iscritte nell’elenco nazionale di cui all’articolo 19 della presente legge sono ritenuti validi ai sensi del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni;f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilita` civile per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, a seguito di incidenti connessi alle attivita` svolte.
2. I centri che svolgono attivita` stagionale possono essere iscritti negli elenchi regionali degli operatori del turismo subacqueo, purche´ il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni continuativi.
3. I centri di immersione e di addestramento subacqueo, nell’esercizio della propria attivita`, devono avvalersi di guide e di istruttori iscritti nell’apposita sezione dell’elenco regionale di cui all’articolo 15.

ART. 18.(Associazioni non profit).
1. Le associazioni non profit a carattere nazionale, regionale e locale che svolgono anche attivita` di centro di immersione in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, per esercitare l’attivita` devono essere iscritte nella specifica sezione dell’elenco regionale di cui all’articolo 15.
2. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo, le associazioni di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) atto costitutivo registrato e statuto;
b) codice fiscale;
c) disponibilita` di una sede per lo svolgimento delle attivita` teoriche;
d) disponibilita` di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;
e) disponibilita` di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilita` civile per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, a seguito di incidenti connessi alle attivita` svolte.
3. I centri che svolgono attivita` stagionale possono essere iscritti negli elenchi regionali degli operatori del turismo subacqueo,  purche´ il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni continuativi.

ART. 19.(Elenco nazionale delle organizzazioni didattichedelle attivita` subacquee per il settoreturistico-ricreativo).
1. Presso il Ministero dello sviluppo economico e` istituito l’elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano all’addestramento delle attivita` subacquee per il settore turistico-ricreativo. Alle organizzazioni didattiche iscritte nell’elenco e` demandato e riconosciuto il compito di organizzare tale addestramento, direttamente oppure attraverso i propri istruttori, nonche´ di rilasciare l’attestato previsto dal comma 2 dell’articolo 14.
2. Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco nazionale di cui al comma 1 tutte le organizzazioni didattiche operanti sul territorio nazionale, i cui corsi rispettino le normative generali previste dalla Confederazione mondiale delle attivita` subacquee (CMAS) e dal Recreational Scuba Training Council (RSTC), oppure che abbiano i materiali didattici per lo svolgimento dei corsi previsti dalla propria organizzazione didattica.
3. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco nazionale, le organizzazioni didattiche devono presentare una domanda corredata della seguente documentazione:
a) nel caso di organizzazioni operanti come imprese, certificato di iscrizione alla competente CCIAA e certificato di attribuzione della partiva IVA;
b) nel caso di organizzazioni operanti come associazione non profit, copia autentica dell’atto costitutivo notarile, dello statuto vigente, del certificato di attribuzione di codice fiscale e, nel caso ne sia stata richiesta l’apertura, del certificato di attribuzione della partita IVA;
c) nel caso di organizzazioni che operano come sedi nazionali di societa` o associazioni internazionali, comunitarie o extracomunitarie, copia autentica degli accordi internazionali di rappresentanza sottoscritti, oppure autorizzazione rilasciata dalla sede centrale internazionale all’utilizzo del marchio e del sistema di insegnamento;
d) copia degli standard didattici di riferimento;e) dettagliato elenco dei sussidi didattici utilizzati per la formazione, manuali, audiovisivi e altri eventuali supporti. Per le organizzazioni internazionali i sussidi didattici devono essere prodotti in lingua italiana.
4. Alle organizzazioni didattiche subacquee non e` richiesta l’iscrizione negli elenchiregionali di cui all’articolo 15.

ART. 20.(Uso delle denominazioni).
1. La denominazione di « centro di immersione e di addestramento subacqueo » e` riservata alle imprese che hanno ottenuto l’autorizzazione all’esercizio prevista dalla presente legge.
2. Ogni centro di immersione e di addestramento subacqueo ha diritto all’uso esclusivo del proprio nome.
3. Nelle sedi aperte al pubblico dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, nonche´ delle associazioni non profit, deve essere esposta in modo ben visibile copia dell’iscrizione nell’elenco regionale di cui all’articolo 15.

ART. 21.(Attrezzature).
1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, le apparecchiature complementari usate, o pronte ad essere usate, nell’attivita` subacquea, compresi gli impianti per la ricarica dell’aria compressa e delle altre miscele respiratorie, devono essere costruiti, collaudati e utilizzati secondo le prescrizioni legislative vigenti.
2. Le imprese di cui all’articolo 17 e le associazioni di cui all’articolo 18 hanno l’obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprieta` , nel quale devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo e alla manutenzione degli stessi.
3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2, o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l’attivita` subacquea, la capitaneria di porto o la direzione provinciale del lavoro possono procedere, in base alla gravita` delle omissioni o delle inefficienze rilevate, alla temporanea sospensione dell’attivita` e al sequestro delle attrezzature. Nei casi piu` gravi le regioni, su segnalazione della capitaneria di porto o della direzione provinciale del lavoro, dispongono la cancellazione dall’elenco regionale di cui all’articolo 15.

ART. 22.(Libretto individuale di immersione).
1. E` istituito il libretto individuale di immersione degli istruttori e delle guide subacquei iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 15. Nel libretto devono essere annotate le immersioni effettuate.
2. La tenuta del libretto di cui al comma 1 e` affidata all’operatore subacqueo, che e` obbligato a esibirlo agli organi a cio` abilitati dalla legge.
3. Per la tenuta del libretto individuale, gli operatori subacquei sono tenuti a versarealle regioni un diritto di segreteria annuale, determinato dalle regioni interessate in misura tale da coprire interamente il costo del servizio reso senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 23.(Disposizioni transitorie).
1. Entro sei mesi dalla data di istituzione dell’elenco nazionale di cui all’articolo 19, le organizzazioni didattiche devono presentare la documentazione per l’iscrizione nell’elenco stesso.
2. Entro sei mesi dalla data di istituzione degli elenchi regionali di cui all’articolo 15, gli operatori subacquei devono presentare la documentazione per l’iscrizione nell’elenco stesso. Sono fatte salve le avvenute iscrizioni presso le regioni che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno gia` istituito gli elenchi regionali.Le regioni che hanno emanato proprie normative in materia devono comunque adeguarle alla presente legge entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, al fine di avere una regolamentazione omogenea su tutto il territorio nazionale.
3. Nel caso in cui le regioni non provvedano a definire le modalita` che rendono possibile l’iscrizione negli elenchi previsti dall’articolo 15, gli operatori subacquei di cui al medesimo articolo possono ugualmente svolgere la loro attivita` , notificando mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla regione competente la loro esistenza sul territorio, autocertificando il possesso dei necessari requisiti. Copia della notifica deve essere conservata presso il domicilio dell’interessato, qualora persona fisica, oppure presso la sede legale od operativa, qualora persona giuridica.
4. Le regioni, in sede di prima applicazione della presente legge, possono emanare ulteriori norme transitorie volte a salvaguardare le attivita` delle categorie di cui all’articolo 15 gia` esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.